Art. 7.
(Riconoscimento delle DO e delle IGT).

      1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all'albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
      2. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento di una nuova DOC è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altre DOC o con DOCG.

 

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      3. L'IGT è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
      4. Il riconoscimento delle DO e delle IGT e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
      5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il suddetto nome geografico non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.
      6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
      7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.
      8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.